Deducibilità fiscale

Le erogazioni liberali in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del D.lgs 3/7/17 n. 117 da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

In alternativa le persone fisiche potranno detrarre le donazioni effettuate in denaro e in natura per un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.

La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24

Imprese e società residenti in Italia: possono dedurre dal reddito d’impresa un importo non superiore ad Euro 2.065,83 o al 2% calcolato sul reddito d’impresa dichiarato se superiore (art. 65, comma 2, lett. c sexies DPR917/86).

In alternativa, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 14/3/2005 n. 35, le erogazioni possono essere dedotte dal reddito nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di Euro 70.000.

Deducibilità delle donazioni in denaro effettuate da società semplici

Se le erogazioni vengono effettuate da società semplici, la detrazione spetta ai singoli soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili. L’importo della erogazione deve essere indicato da ciascun socio nel mod. 730 o nel modello Unico

Deducibilità della spesa per dipendenti utilizzati a favore di Onlus (prestito di personale)

Una forma di finanziamento indiretta ed alternativa alla tradizionale raccolta di fondi è quella che prevede la deducibilità dal reddito d’impresa delle spese sostenute per lavoratori dipendenti le cui prestazioni sono rese a beneficio di una Onlus. E` riconosciuta, quindi, alle imprese, ferma restando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 DPR 917/1986, la possibilità di “prestare” i propri dipendenti ad una Onlus beneficiando di un’ulteriore deduzione nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese sostenute dall’azienda per prestazioni di lavoro dipendente. Sempre che si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato (art. 100, comma 2 lettera i DPR 917/1986).